In agenzia è attivo il servizio di prenota revisioni e collaudi on-line
Revisione Periodica
La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.
Revisione Annuale
La revisione è invece prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
ATTENZIONE: In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.
Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l’officina autorizzata, consegnano all’utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dicitura:
“revisione regolare”, nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;
“revisione ripetere”, nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l’utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un’autofficina);
“revisione ripetere-sospeso dalla circolazione”, nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.
N.B. Qualora l’organo accertatore verifichi che un veicolo circola senza essere stato sottoposto a revisione, verrà annotato sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
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