Con la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.1.2013, al fine di uniformare a livello nazionale le disposizioni in materia di circolazione stradale con pneumatici invernali e catene da neve il Ministero dei Trasporti ha invitato gli enti proprietari delle strade a seguire le seguenti indicazioni generali:
• fuori dai centri abitati gli enti proprietari di strade possono prescrivere che, tra il 15 novembre e il 15 aprile di ciascun anno, i veicoli a motore siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo catene da neve; tale obbligo deve essere indicato con appositi segnali stradali;
• per la circolazione sulle strade di montagna o con particolari problematicità gli enti proprietari possono stabilire che il predetto obbligo sia applicato per un periodo di tempo più lungo;
• gli pneumatici invernali devono essere conformi alla direttiva 92/23/CEE e appositamente muniti di marchio di omologazione mentre le catene da neve devono rispettare i requisiti del DM 10 maggio 2011;
• deve essere raccomandata ai conducenti di veicoli per il trasporto merci l’installazione degli pneumatici invernali su tutte le ruote mentre le catene da neve devono essere montate almeno sulle ruote degli assi motori;
• in caso di precipitazioni nevose particolarmente intense i Prefetti possono adottare provvedimenti di limitazione o totale interdizione della circolazione stradale.
Fonte Confetra
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