Anche nella stagione invernale 2018/2019 e non senza un certo clamore mediatico, sono entrate in vigore le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nel rispetto delle misure di contenimento inquinamento atmosferico.
Periodo interessato dalle limitazioni alla circolazione:
In Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto le limitazioni alla circolazione previste nel nuovo Accordo di Programma Bacino Padano. Firmato il 9 giugno 2017 durante il G7 Ambiente dall’allora ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e dai presidenti delle Regioni interessate, vengono applicate dall’1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). E’ prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio dal 17 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019.
I provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione dei livelli di concentrazione di PM10. La comunicazione viene trasmessa, al Comune interessato, ogni lunedì e giovedì (giorni di controllo) e fa riferimento ai giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta (arancio o rosso) si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione:
Tali limitazioni riguardano le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale a Euro 3 ed in particolare:
- veicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,
- veicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.
A seconda della concentrazione di PM10 e al livello di allerta ad essa collegato, i comuni potranno disporre di limitazioni alla circolazione più restrittive. L’Emilia Romagna ha deciso di imporre fin da subito il blocco della circolazione anche alle Euro 4 diesel, in netto anticipo sulle scadenze previste dall’accordo (Euro 4 esclude dalla circolazione entro il 1° ottobre 2025, e Euro 5 entro il 1° ottobre 2030).
Divieti solo nelle aree urbane
La limitazione, secondo l’art. 2 dell’intesa, “si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti […] ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2” per le quali sia garantito “un adeguato servizio di trasporto pubblico locale”. Ogni Comune ha messo comunque a disposizione la mappa del territorio comunale interessata dalle limitazioni.
Veicoli non interessati dalle limitazioni alla circolazione:
Possono circolare i veicoli con motore elettrico o ibrido, veicoli alimentati a Gpl o gas metano e veicoli alimentati a benzina o a gasolio trasformati a Gpl o gas metano.La lista completa dei veicoli esenti è disponibile nel testo dell’ordinanza stessa.
Sono previste ulteriori eccezioni da documentare con “titolo autorizzatorio“. Il “titolo autorizzatorio” è una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
Sanzioni:
Chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 164 (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992 n. 285).
In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.
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