Con il D.lgs nr. 50 del 10/06/2020 sono state introdotte importanti novità relative all’obbligatorietà del possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC).
Andando a verificare i singoli articoli modificati dal decreto , rileviamo punto per punto le novità introdotte:
Art.1.
Modificazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
L’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti).
L’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e all’obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.
Nota: Con la modifica del su citato art. 14 di fatto viene esteso l’obbligo della CQC a chi guida un qualsiasi veicolo che necessiti di patente guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Quindi anche autoveicoli ad uso speciale e anche per autisti occasionali o non professionali salvo i casi di esenzione e deroghe che vedremo più avanti.
Art. 2.
Modificazioni all’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
L’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione)
1. La qualificazione di cui all’articolo 14 è richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
Nota: Il combinato disposto degli art. 14 e 15 su richiamati, fatte salve le deroghe, rende obbligatoria la CQC per qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone, svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli che richiedano le patenti di cui sopra, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale. Attenzione ai sensi delle direttiva UE 2018/645/18 (considerazione n.6) la guida non è ritenuta attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. La cosa è facilmente rilevabile da un controllo del Cronotachigrafo o dai documenti di registrazione dell’attività.
Art. 3.
Modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
L’articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Deroghe).
Art.16 : DEROGHE
La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all’articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;(*)
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.(**)
2. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;(***)
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.».
Note:
(*) Il trasporto deve avvenire per fini non commerciali (senza scopo di lucro) anche se svolto non per fini personali. (la novità sta in quest’ultima parte e quindi ora l’esenzione può valere ad esempio per trasporti fatti da veicoli intestati ad una Onlus)
(**) Non è attività principale se inferiore al 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.
(***) Ad esempio, rientrano in questa categoria gli autisti che movimentano autobus o veicoli commerciali destinati ai clienti; gli autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus furi servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico e scarico dalle navi e dai traghetti.
Sanzioni per mancanza della CQC
Va sempre ricordato che l’esenzione o la deroga da una norma od un obbligo deve sempre essere dimostrata dall’interessato con idonea documentazione.
All’autista viene comminata la sanzione prevista dell’art. 116 del C.d.S. comma 16 (da 400 a 1600 €.)
Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
All’Azienda viene comminata la sanzione prevista dall’Art. 116 C.d.S comma 14 per incauto affidamento (da 389 a 1559 €.).
Nel caso abbiate necessità di approfondire qualche argomento prendete contatto con il ns. Studio.
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