A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.
I monopattini potranno circolare sulle strade nei centri abitati dove non sia previsto un limite di velocità superiore a 50 chilometri orari, nei seguenti ambiti:
• aree pedonali;
• percorsi pedonali e ciclabili;
• corsie ciclabili;
• strade a priorità ciclabile;
• piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
• ovunque non sia vietata la circolazione dei velocipedi
I monopattini potranno inoltre circolare fuori dai centri abitati alle sole piste ciclabili ed agli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi. Pertanto, con la nuova formulazione del comma 75- terdecies, fuori dei centri abitati è possibile percorre soltanto:
• piste ciclabili;
• itinerari ciclopedonali;
• corsie ciclabilì;
• strade riservata alla circolazione dei velocipedi con apposito provvedimento dell’ente proprietario della strada, reso noto mediante apposito segnale stradale.
La norma introdotta in sede di conversione in legge ha modificato l’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare, è stato modificato il comma 75-bis, riguardante l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, posticipando la data entro la quale i veicoli di nuova produzione devono adeguarsi. In precedenza la data era fissata al 1° luglio 2022, con la nuova nonna la data prevista è il 30 settembre 2022. La data entro la quale devono adeguarsi i veicoli già in circolazione prima di tale ultima data è rimasta fissata al 1° gennaio 2024.
Inoltre, è stato modificato il comma 75-terdecies relativo agli ambiti territoriali in cui è consentita la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. La nuova norma:
NB: circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica. In tali casi la violazione di questa norma prevale su quella dell’art. 7 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 75- duodevicies della legge 160/2019.
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