D.Lgvo 23.12.2010 n. 245, su GU n.15 del 20.1.2011.
Portiamo alla Vs attenzione un’importante novità che coinvolgerà il nostro settore: entro la fine del mese di aprile, infatti, un decreto del Ministero dei Trasporti definirà i criteri per la classificazione del cosiddetto “fattore di rischio” delle aziende di autotrasporto (vedi Decreto Legislativo allegato) sulla base del numero relativo e della gravita’ delle infrazioni commesse dalle singole imprese (“minori, gravi o molto gravi”).
Tale sistema verrà applicato inizialmente alle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo e all’utilizzo del cronotachigrafo. Va da sé che aziende con fattore di rischio alto verranno assoggettate a controlli più stringenti con riferimento in futuro anche a violazioni fiscali, previdenziali, professionali, ecc.. Ciò consentirà la valorizzazione delle aziende “sane” tramite una premialità fiscale e normativa dei vettori in regola e dei committenti che utilizzino solo vettori in regola.
G.U. n. 15 del 20.1.2011 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245
Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la
direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei
regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano
la direttiva 88/599/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’allegato I, Parte A, e’ aggiunto, in fine, il seguente
punto: “5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
2
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.”;
b) dopo l’Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
“Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unita’ di controllo.
Le unita’ di controllo incaricate dei compiti di cui all’Allegato
I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall’unita’ di
bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere
e analizzare tali dati e/o inviarli per l’analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita’ dei veicoli prima dell’ispezione del loro
apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al
regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione
della loro gravita’.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita’ di classificazione
del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall’articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita’ del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita’ delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita’, sono individuate dall’Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall’articolo 1
del presente decreto.
2. L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e’ abrogato.
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Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne’ minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell’interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
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