A decorrere dal 2 marzo 2015, sono diventate efficaci alcune disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea n. 165 del 4 febbraio 2014 (scaricabile qui), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L60 del 28 febbraio
dello stesso anno. Come espressamente previsto dal Regolamento (art. 48), sono applicabili le misure disciplinate dagli articoli 24, 34 e 45, mentre la gran parte delle disposizioni avranno effetto solamente a partire dal 2 marzo 2016.
Alcune considerazioni:
– L’esenzione dal cronotachigrafo di cui si tratta si riferisce a veicoli di peso complessivo fino a 7,5 ton.
– E’ applicabile solo a imprese che abbiano veicoli con licenza in conto proprio utilizzati per trasporto di materiali per cantiere o per lavori di manutenzione (quindi no commercianti, fabbriche ecc.). Le attrezzature e i materiali trasportati devono servire al conducente per eseguire la propria attività principale.
– L’autista non deve essere assunto come “autista” ma come ad es. “operaio“, la guida del veicolo deve essere occasionale
– Il percorso deve rientrare nel raggio di 100 km dalla sede dell’impresa.
Alle condizioni su elencate il veicolo può non servirsi del cronotachigrafo e non rispettare tutti gli obblighi legati al suo uso.
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