Il rimborso si calcola sui litri di gasolio acquistati o consumati?
La norma, nel disciplinare l’agevolazione fiscale relativa al gasolio utilizzato nell’attività di autotrasporto, fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, facendo così assurgere l’operazione di fornitura del prodotto – che ne costituisce il presupposto di fatto – a criterio di determinazione dei consumi da ammettere all’agevolazione. Quindi per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura.
In che momento sorge il diritto al recupero dell’accisa?
È proprio nel momento in cui avviene la consegna del gasolio che l’onere dell’accisa – nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita – viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico. Il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa.
Come posso chiedere il rimborso accise se non ho ancora le fatture?
La norma, oltreché prevedere l’emissione immediata della fattura, consente, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti, che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. In tal caso la fattura può avere carattere riepilogativo delle cessioni intervenute nell’arco del mese di riferimento tra i medesimi soggetti.
La norma ammette la possibilità di una fatturazione differita, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato.